Presentazione del Dlg. 231/01

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 : CONTENUTO GENERALE

Col DLgs. 8 giugno 2001, n. 231 (successivamente integrato da altre disposizioni normative) è stata introdotta nel nostro ordinamento la c.d. responsabilità amministrativa da reato delle società e, più in generale, degli enti (se pubblici, solo economici) e delle associazioni, siano essi forniti o meno di personalità giuridica.

Si tratta di un decreto col quale, al fine di prevenire alcuni, gravi reati per lo più legati all’esercizio di attività economiche, agli enti collettivi (e dunque anche ai Consorzi come RenOils) viene imposto un meccanismo di auto-controllo, la cui mancata attuazione può comportare l’inflizione, nei confronti dell’ente stesso, di un’ampia gamma di sanzioni (di tipo pecuniario o interdittivo), che si aggiungono alla pena prevista per gli autori materiali del reato e che vengono irrogate dallo stesso giudice competente a conoscere ed a punire quegli autori.

In sostanza, qualora una persona che riveste la qualifica di amministratore, dirigente, rappresentante, preposto o dipendente di RenOils commetta, anche di propria iniziativa, ma comunque nell’interesse o a vantaggio del Consorzio, uno fra i reati reati descritti dagli artt. 25 ss. Dlg. 231/01, la responsabilità si estende anche al Consorzio in quanto tale, cui potranno applicarsi, a seconda della gravità del fatto,:

a) una sanzione pecuniaria (per cifre che nei casi più gravi possono arrivare anche a più di un milione di euro);

b) una sanzione c.d. ‘interdittiva’, che può consistere a sua volta nell’interdizione dell’attività, nella

sospensione o revoca di atti autorizzatori rilasciati dalla P.A., nel divieto di stipulare contratti con la P.A., nell’esclusione da (o nella revoca di) agevolazioni, finanziamenti, sussidi o contributi, o infine nel divieto di pubblicizzare beni o servizi;

c) la confisca del prezzo o del prodotto del reato (e dunque dell’utile ricavato dalla società a seguito della commissione dell’illecito);

d) la pubblicazione della sentenza di condanna;

e) il commissariamento della società;

sanzioni queste, è bene sottolinearlo, la cui severità è accresciuta dalla possibilità (è il caso in particolare delle sanzioni interdittive e del commissariamento) di anticiparne l’applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

LA FUNZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

E’ evidente peraltro che tale estensione di responsabilità non può certo essere automatica. Il decreto infatti ‘libera’ il Consorzio da qualsiasi responsabilità, purché quest’ultimo possa dimostrare che, lungi dall’aver negligentemente agevolato la commissione del reato, esso ha in realtà fatto il possibile per evitarne la commissione da parte dei propri operatori. Ciò che in particolare Renolis dovrà a tal fine poter dimostrare è

-che già prima della commissione del fatto, esso aveva adottato ed efficacemente applicato un regolamento interno (il c.d. ‘modello organizzativo’, nella prassi di solito indicato con l’acronimo MOG), idoneo a sua volta ad evitare comportamenti fraudolenti da parte di chi agisce in suo nome e per suo conto;

-che il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento era stato affidato ad un soggetto (il c.d. ‘Organismo di Vigilanza’, anche qui indicato di solito con l’acronimo OdV), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

-che gli autori materiali del reato hanno agito eludendo fraudolentemente il modello organizzativo;

-che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui sopra.

Ebbene, di entrambi questi strumenti Renoils si è dotata all’atto stesso della propria costituzione: essa infatti dispone di un proprio Modello Organizzativo, e ha istituito un Organismo di Vigilanza avente i caratteri di autonomia ed indipendenza richiesti dal Dlg. 231/01.

Nella parte generale di detto Modello sono descritti sia i caratteri fondamentali dell’apparato preventivo predisposto in ossequi ai dettami del Dlg. 231/01, sia funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza.